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4.000 euro di multa se presti l’auto? È una bufala. Ecco le regole

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Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia piuttosto sorprendente riguardante la presenza di una nuova disposizione all’interno del nuovo Codice della Strada per il prestito della propria automobile. Secondo alcune fonti, infatti, sarebbe diventato impossibile prestare l’auto a qualcuno senza una delega formale, valida per chiunque guidi un’automobile non intestata a sé e prestata da un amico, un familiare o un collega di lavoro. Se non si effettuano i passaggi spiegati in questi articoli, la punizione sarebbe esemplare, con multe fino a 4.000 euro e la possibilità del ritiro della carta di circolazione.

Abbiamo deciso di vederci chiaro, analizzare gli articoli che regolamentano tutto ciò e possiamo dirvi che si tratta di una vera e propria fake news: il prestito breve della propria auto è ancora consentito, e non ci sono né multe né tantomeno aumenti della classe di merito della propria assicurazione (ambito, tra l’altro, non gestito dal Codice della Strada). Le sanzioni diventano reali solo se si presta l’auto a qualcuno che non è un familiare stretto per più di 30 giorni, così come è regolamentato ormai da più di un decennio.

Gli articoli che regolano l’utilizzo di un veicolo senza esserne il proprietario, nello specifico gli articoli 94 e 247 del Codice della Strada, non hanno subito modifiche con il nuovo CdS del 2025, confermando disposizioni ormai in vigore da più di 10 anni. Vista la confusione che sta regnando, mettiamo le cose in chiaro, vedendo nel dettaglio quali sono le regole per il prestito di un’auto o di un veicolo.

Prestito di un’auto: cosa dice il Codice della Strada

Mettiamo subito in ordine le certezze, andando a prendere gli articoli del Codice della Strada che si riferiscono a questa pratica, precisamente gli articoli 94 e 247 del CdS. L’articolo 94, dedicato alla “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento della residenza dell’intestatario“, stabilisce i termini del prestito di un’auto nel comma 4-bis:

“Gli atti che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi inforativi e statistici al fine della annotazione sulla carta circolazione. In caso di omissione, si applica la sanzione prevista dal comma 3.”

DUC

Ciò significa che è necessario aggiornare la carta di circolazione solo quando il periodo di prestito supera i 30 giorni. Se non si provvede all’aggiornamento, si applicano le sanzioni previste al comma 3, ovvero una multa compresa tra 727 e 3.629 euro (sono questi i famosi “4.000 euro” citati come multa generica dagli articoli sensazionalistici).

In più, se non si aggiorna la carta di circolazione, il comma 5 dell’Articolo 94 prevede che le Forze dell’Ordine che certificano la violazione possano ritirare immediatamente il Documento Unico di Circolazione, inviandolo all’ufficio competente per il rinnovo del documento inserendo le informazioni omesse.

L’articolo 247, invece, è direttamente collegato all’articolo 94, andando a gestire le formalità legate alla circolazione dei veicoli. Nello specifico, l’articolo 247 riguarda le comunicazioni agli uffici della Motorizzazione Civile e del Pubblico Registro Automobilistico, citando i termini di aggiornamento della Carta di Circolazione (oggi Documento Unico).

Come leggere gli articoli: come prestare un’auto secondo il Codice della Strada

A spiegare, invece, come si può prestare un’auto ci pensa la circolare del 10/07/2014, che spiega le applicazioni di questi due articoli. Secondo il lungo documento n. 15513, infatti, si ribadisce come la variazione del proprietario e dell’intestatario della persona fisica o giuridica del Documento Unico di circolazione vada comunicata solo in caso di prestito (o meglio, temporanea disponibilità) di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.

In questo caso, quando si provvede all’intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, è necessario compilare un comodato d’uso per conto terzi, sia in caso di veicoli privati che aziendali. Il comodato d’uso è un vero e proprio contratto formale che autorizza l’utilizzo di un veicolo per un periodo temporale preciso, che può essere da 31 giorni fino ad un tempo indeterminato. Il comodato è da registrare alla Motorizzazione Civile compilando l’apposito modulo TT2119, fornendo una dichiarazione firmata del proprietario dell’automobile.

Una volta completato l’iter e presentata tutta la documentazione (oltre al comodato, si devono aggiungere una copia della carta d’identità del comodante, ovvero di chi presta l’auto, l’assenso scritto del proprietario, il Documento Unico di Circolazione e l’attestazione del versamento delle imposte di bollo di 16,00 al conto corrente postale numero 4028 e di 9,00 euro al c.c.p. 9001) alla Motorizzazione, la carta di circolazione verrà aggiornata, con indicata la data prevista per la cessazione di questo comodato.

Prestare un’auto ad un familiare, ad un amico o a un conoscente

Andando a leggere il regolamento d’attuazione degli Articoli 94 e 247, si legge quindi che, l’aggiornamento del Documento Unico di Circolazione si annotano il nuovo nominativo del comodatario, la scadenza del contratto e gli estremi del contratto, con un netto distinguo. Il comodato non è richiesto per i componenti dello stesso nucleo familiare, purché questi siano conviventi. Ricapitolando, quindi, è possibile prestare l’auto ai familiari direttamente conviventi per tutto il tempo necessario.

Due coniugi, quindi, possono utilizzare senza limiti di tempo un’auto intestata al proprio marito/moglie, così come vale la stessa disposizione per i figli ancora conviventi. In caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, queste potranno verificare se chi guida appartenga effettivamente allo stesso nucleo familiare del proprietario dell’auto.

ragazzo neopatentato alla guida autoappassionati

Il distinguo, nel caso dei familiari, è quindi che questi facciano parte dello stesso nucleo familiare. Se quindi, ad esempio, un figlio utilizzi la vettura intestata ai genitori ma sia residente in un altra abitazione, il figlio non è più parte dello stesso nucleo familiare. Quest’ultimo è anzi da considerare alla stregua di un amico, un collega o un conoscente, figure per le quali vale il limite dei 30 giorni dopo i quali l’accordo è da ratificare. Se, quindi, si presta l’auto ad un amico o a un familiare meno stretto come un cugino o un nipote, si è soggetti alla medesima limitazione dei 30 giorni, passati i quali è necessario comunicare alla Motorizzazione l’avvenuto cambio di conducente.Ricordiamo, infine, quali sono le sanzioni per chi non rispetta queste regole di segnalazione alla Motorizzazione Civile per il prestito dell’auto per periodi superiori ai 30 giorni.

Chi non regolamenta il cambio di utilizzatore alla propria Motorizzazione, quindi, è passibile di una sanzione amministrativa che parte da 727 e può arrivare a 3.629 euro. Se non si provvede ad aggiornare il Documento Unico di Circolazione (l’ex-libretto, per intenderci), le Forze dell’Ordine che certificano la violazione sono tenute a ritirare immediatamente il Documento, per inviarlo all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qui è necessario aggiornare tutti i dati ed effettuare, se necessario, la dichiarazione di comodato d’uso, per permettere di mettere nero su bianco il prestito dell’auto. Una volta confermate le informazioni, il Documento Unico può essere nuovamente ritirato.

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