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Antitrust multa Renault Italia per pubblicità ingannevole

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L’Autorità Garante della Concorrenza nel Mercato ha imposto una sanzione di 300.000 euro a Renault Italia S.p.A. per aver messo in atto pratiche commerciali scorrette in relazione alla violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.


La multa salta inflitta dall’Antitrust a Renault Italia è per “aver diffuso, attraverso vari mezzi di comunicazione, una campagna pubblicitaria, nella quale, nell’indicare il prezzo in promozione di alcune autovetture, non ha precisato in maniera sufficientemente chiara che tale prezzo è riservato solo a chi sottoscrive un contratto di finanziamento rateale per un prezzo finale notevolmente superiore rispetto a quello indicato nel messaggio pubblicitario“.

Sul sito web della casa automobilistica, nella sezione denominata “Dettagli promozione”, si leggeva “*Prezzo riferito a Nuova MEGANE Berlina LIFE Energy TCE 100, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o vettura da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault”, solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento “SUPER KASKO Renault” grazie all’extra-sconto offerto da FINRENAULT, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra offerta valida fino al 02/11/2016. […]”.

Inoltre, l’Autorità ha sottolineato che Renault ha diffuso sul proprio sito internet una campagna relativa alla “Twizy” nella quale il prezzo indicato non comprende il noleggio della batteria di trazione. Inoltre, le immagini presenti sul sito relative al quadriciclo “Twizy Life Flex” mostrano lo stesso munito di sportelli, mentre questi ultimi non sarebbero forniti in dotazione al prezzo pubblicizzato.

L’Autorità ha perciò rilevato che le modalità comunicative adottate da Renault risultano ingannevoli, in quanto Renault finisce col proporre in pubblicità non il prezzo di vendita, bensì l’importo scontato che gli permette di poter agganciare il consumatore sulla base di un falso prezzo che risulta allettante per il destinatario che viene fuorviato nelle proprie valutazioni rispetto agli altri prezzi presenti sul mercato, rendendoli non comparabili. Tali modalità comunicative, quindi, consentono al professionista di competere sul mercato potendo regolare al ribasso il prezzo percepito.

Ne consegue che i messaggi in esame risultavano del tutto inidonei ad informare correttamente i consumatori, inducendoli in errore sul prezzo. Tale condotta, peraltro, risulta contraria alla diligenza professionale, in quanto, nel caso di specie, non si riscontra da parte del professionista il normale grado di correttezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi

Istruttore di guida

Federico Ferrero

Direttore Autoappassionati.it

Autore
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