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Multa autovelox: è nulla se il dispositivo non è ben visibile

Tempo di lettura: 2 minuti

Di recente sono state introdotte importanti novità in merito alla multa da autovelox e, quindi, alle sanzioni economiche inflitte dalla rilevazione di velocità di un veicolo ad opera degli autovelox. A seguito della crisi economica post-pandemica, molti automobilisti sono alle prese con importanti problemi finanziari, che vengono aggravati quando si riceve una multa.

Queste spese impreviste, tra cui proprio la multa auvelox, possono ricadere in quei casi che non obbligano l’automobilista a pagare. Ci sono, però, casi e casi.

Multa autovelox: l’ordinanza 4002 della Cassazione parla chiaro

Lo scorso 8 febbraio è stata emessa dalla Corte di Cassazione l’Ordinanza 4002, con la quale vengono resi noti i casi in particolare in cui è possibile non pagare la multa da autovelox. L’Ordinanza 4002 recita: “L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. A prescindere che si tratti di postazioni autovelox fisse o mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

In poche parole, entrambi i requisiti devono essere rispettati ai sensi di legge. In caso contrario, se l’autovelox non dovesse essere visibile, l’automobilista può impugnare la multa ed aprire le pratiche per ottenere il relativo annullamento.

Multa autovelox: non sempre devono essere visibili, e nasce il caos

A spiegare meglio l’interpretazione dell’Ordinanza 4002 sono stati gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica di SEAC, i quali hanno chiarito il tutto dicendo: “Deve essere tenuto in considerazione che la norma del Codice della strada si applica tanto alle postazioni fisse, quanto a quelle mobili, evidenziando che se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione (come emerge dalla recente sentenza n. 29595/2021), deve escludersi che le stesse siano esonerate dal requisito della visibilità”.

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