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Autovelox “nascosto” nelle auto della Polizia: è legale?

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Tutti sappiamo che gli autovelox fissi devono essere sempre segnalati prima (articolo 142 del Codice della strada del 17 agosto 2007), in modo da garantire al guidatore la sicurezza necessaria, evitando frenate pericolose, e in modo da non far passare i comuni o le istituzioni come dei semplici (e tristi) “battitori di cassa”.

E già così gli automobilisti sono “tartassati” quotidianamente, tra tasse, bolli, carburante e multe. Da qualche giorno inoltre, esiste un’eccezione, si chiama Scout Speed e potremmo definirlo un autovelox a tutti gli effetti, che, però, agisce in maniera differente, non essendo a bordo strada, ma da un veicolo in movimento.

Con la nuova direttiva emanata il 21 luglio del Ministero degli Interni, infatti, riassumendo dice che lo Scout Speed non ha bisogno di essere segnalato e può essere equipaggiato su una volante della Polizia o su un’auto-civetta (senza loghi delle forze dell’ordine). Detto questo, però, questa soluzione non è così definitiva, a partire dagli alti costi dello strumento e del fatto che esiste già un caso in cui il giudice di pace ha annullato una multa per eccesso di velocità effettuata con lo Speed Scout.

Il giudice di Reggio Emilia ha eliminato questa sanzione, interpretando l’articolo 142 comma 6-bis del Cds, che dice che è obbligatorio segnalare gli apparecchi fissi (anche in maniera temporanea), considerando questo speciale autovelox fissato al parabrezza come fisso.

Questo è un caso importante per la regolamentazione riguardo questo argomento, dato che, a causa della scarsa diffusione e dalla, relativamente, recente introduzione di questo mezzo.

Pilota professionista

Guido Casetta

Laureato in Scienze Politiche, sono cresciuto a pane e automobili. Scrivo per professione, guido per passione!

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